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Cosa fare dopo il decesso, gli adempimenti


le informazioni di seguito riportate possono subire variazioni in base alle normative vigenti sarà premura dell'impresa aggiornarle nel minor tempo possibile


utenze domestiche

La voltura dell’energia elettrica o del gas è il cambio di nominativo sulle bollette ed è possibile solo nel caso in cui non ci sia stata una disattivazione delle utenze.

Se il titolare della fornitura è deceduto e la fornitura viene utilizzata da un familiare, sarà necessario aggiornare l’intestazione del contratto. Il familiare potrà fare la voltura nella titolarità del contratto, mantenendo le medesime condizioni, sia nel caso di contratti per usi domestici residenti, che per usi domestici non residenti.

Per potersi intestare l’utenza di un familiare deceduto è sufficiente che il cliente subentrante dichiari di essere erede del precedente intestatario, inviando al fornitore una dichiarazione scritta, accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità.

Se non vengono variate le caratteristiche della fornitura (ad esempio la potenza impegnata o le condizioni di residenza anagrafica) è sufficiente modificare l’intestatario, senza stipulare un nuovo contratto. È importante ricordare che per la fornitura di residenza anagrafica, l’erede deve risultare già residente al momento del decesso dell’intestatario.

Se l’erede diventa proprietario dell’abitazione del familiare defunto allora si deve fare la VOLTURA CATASTALE, obbligatoria per registrare qualsiasi variazione che interviene nella titolarità di un bene immobile, quindi anche in caso di voltura di luce e gas. La variazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante la domanda di voltura catastale.

Nel caso in cui il CLIENTE SUBENTRANTE NON È UN FAMILIARE del deceduto, si parla di subentro totale o voltura umana. Si può continuare a fruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal defunto mentre, nel caso ci fosse stato un deposito cauzionale, questo viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare.

Per gli eredi del defunto la voltura è GRATUITA se, al momento del decesso, erano già domiciliati all’indirizzo in cui vogliono richiedere la voltura. Le stesse condizioni valgono anche per il coniuge dell’intestatario delle utenze.

Sono però gratuiti solo i contributi a copertura degli oneri amministrativi destinati al distributore, per tutti gli altri costi la decisione è lasciata al fornitore di energia elettrica e del gas.

Se il soggetto che vuole volturare non è un familiare del vecchio intestatario deceduto, incorrerà nei costi richiesti dal fornitore di energia elettrica e gas metano. Se il precedente intestatario aveva un contratto nel mercato libero, il nuovo dovrà pagare un contributo di 27,03€ per oneri amministrativi, ed un addebito dei costi come indicato dal contratto. Se invece il contratto è attivo con un fornitore attivo nel servizio di maggior tutela, il nuovo intestatario dovrà pagare un contributo di 23€ e l’imposta di bollo come prevista dalla legge.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA VOLTURA

Se la persona che vuole effettuare la voltura è un familiare del defunto, avrà diritto allo stesso contratto, senza alcuna modifica e senza spese aggiuntive per il passaggio. Per richiedere il cambio di nominativo dovrà essere compilato un modulo dedicato. Questo modulo dovrà essere inviato al proprio fornitore per fax o posta, oppure consegnato direttamente allo sportello più vicino a casa.

Se il cliente non è un familiare del defunto, per intestarsi a proprio nome il contratto di energia elettrica o gas, saranno necessari i seguenti documenti:

·         Numero cliente dell’intestatario precedente

·         Dati anagrafici del nuovo intestatario

·         Autocertificazione della residenza anagrafica

·         Fotocopia di un documento di identità

·         Coordinate bancarie o postali per la domiciliazione delle bollette

INTESTATARIO DEFUNTO MOROSO, CHE FARE?

Il nuovo intestatario, in questo caso, è obbligato a rimborsare al fornitore gli eventuali debiti lasciati dal soggetto a cui era precedentemente intestato il contratto solo se si tratta di un familiare. In caso contrario il nuovo inquilino estraneo all’ex intestatario defunto può chiedere una cessazione amministrativa del contratto in essere.

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA VOLTURA

È opportuno tenere sempre a portata di mano:

·         Dati del nuovo intestatario: codice fiscale, carta d’identità (anche una fotocopia), recapito telefonico, indirizzo email (consigliato)

·         Dati del precedente intestatario: nome, cognome e codice fiscale

·         Indirizzi nuovo intestatario: residenza, fornitura e recapito delle fatture

·         Il codice POD indicato sulla bolletta del precedente titolare

·         La lettura del contatore

·         La potenza impegnata in kW (indicata sulla bolletta del precedente intestatario)

·         In caso di addebito diretto su conto corrente, anche il codice IBAN

CESSAZIONE AMMINISTRATIVA

La cessazione amministrativa determina la chiusura del contratto di luce e gas, ovvero la sua cancellazione.

Il fornitore esercita la cessazione amministrativa rispetto al cliente moroso quando quest’ultimo continua a non pagare le bollette nonostante i solleciti o la sospensione della fornitura per morosità.

Il fornitore può avviare la pratica di cessazione amministrativa del contratto anche quando un cliente, trasferitosi in un nuovo appartamento, necessita di intestarsi il contatore sospeso per morosità dell’inquilino precedente. Solo dopo la cessazione amministrativa del contratto, infatti, il cliente in questione potrà riattivare il contatore con qualsiasi fornitore, tramite la pratica di subentro.

In caso di cessazione amministrativa, per riattivare il contatore chiuso, occorrerà fare il subentro, ma ad un fornitore diverso da quello con cui è avvenuta la cessazione amministrativa.

Le tempistiche massime per la riapertura del contatore sono:

·         per l’energia elettrica: massimo 7 giorni lavorativi

·         per il gas: massimo 12 giorni lavorativi

Se il contatore è solo sospeso, cioè non è chiuso il cliente deve chiedere la voltura al fornitore con cui è attivo il contratto: se quest’ultimo rifiuta la voltura dovrà comunicare al SII il suo rifiuto alla voltura. A quel punto il cliente potrà richiedere l’attivazione al fornitore che preferisce.


CONTO CORRENTE E ALTRI RAPPORTI BANCARI

Non appena riceve comunicazione del decesso, la banca provvede a bloccare il suo conto corrente e qualsiasi altro rapporto tra il defunto e l’istituto di credito. Questo per impedirne l’accesso a chiunque, prima che siano stati identificati gli eredi. A seconda che il conto abbia un unico intestatario oppure che sia cointestato, ad esempio, con il coniuge, cambiano le azioni da intraprendere.

CONTO CON INTESTATARIO UNICO

La prima cosa che gli eredi devono fare, in caso di decesso dell’unico intestatario del conto corrente, è comunicare alla banca (con raccomandata a/r, o con consegna di persona, avendo cura di farsi firmare una copia per ricevuta) l’avvenuta morte del titolare, inoltrando un certificato di morte, e riconsegnare assegni non utilizzati, carte di credito o bancomat. Hanno anche il diritto di conoscere se il loro congiunto aveva altri tipi rapporti con l’istituto, ad esempio se sono presenti conti correnti attivi, libretti di risparmio, depositi di somme, custodia di titoli, azioni. Soltanto quando la pratica di successione verrà risolta, il conto sarà sbloccato ed i legittimi eredi potranno avere accesso al beni del defunto.

CONTO COINTESTATO

Se il defunto è invece cointestatario di un conto, bisogna considerare se siamo in presenza di:

·         Conto a firma disgiunta, che consente a ciascuno dei cointestatari di prelevare dei soldi senza il consenso degli altri. Facoltà che, a questo punto, spetterà agli eredi dopo aver fatto una semplice variazione di intestazione a loro favore. Pertanto, al posto del nominativo del defunto, risulteranno i nominativi degli eredi. La banca può però negare al cointestatario superstite di effettuare operazioni sul conto corrente, benché cada in successione solo la quota di 1/2 della cifra esistente sul conto

·         Conto a firma congiunta, che vincola tutti i cointestatati ad essere d’accordo anche per un semplice prelievo. In questo caso, il conto viene bloccato fino all’identificazione attestata dei legittimi eredi, i quali potranno successivamente operare insieme all’intestatario rimasto in vita.

Il conto cointestato, ad ogni modo, garantisce agli eredi soltanto il 50% del denaro depositato, mentre l’altra metà può essere liquidata all’intestatario rimasto in vita.

LA TASSA DI SUCCESSIONE

Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto occorre necessariamente versare delle imposte. Entro 12 mesi dalla data del decesso occorre recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è solo un caso in cui non si paga nulla: quando non vengono superate le franchigie, fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.

ALTRI RAPPORTI

Se il soggetto defunto era titolare di un libretto degli assegni ancora non del tutto esaurito, gli eredi devono riconsegnare alla banca gli assegni non utilizzati.

Agli eredi è inoltre vietato utilizzare il bancomat del defunto, dovendolo riconsegnare alla banca.

Gli eredi devono restituire anche la carta di credito e tutto ciò che è di proprietà della banca.

Se gli eredi non riescono a trovare tali documenti, devono immediatamente procedere con la denuncia di smarrimento, affinché la banca provveda a bloccare il conto.

Gli eredi diventano proprietari dei beni del deceduto solo dopo aver concluso tutta la pratica di successione e ottenendo la certificazione relativa: una copia dovrà essere esibita alla banca.

La cifra esistente sul conto o sul libretto di risparmio dovrà comparire all’interno della denuncia di successione.

Se dopo la morte dovessero pervenire dei bonifici a favore del defunto, la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria.

La cassetta di sicurezza intestata al defunto non può essere aperta se non con il consenso di tutti gli eredi legittimi. Il contenuto della cassetta di sicurezza rientra nella massa ereditaria.

La cassetta viene aperta alla presenza di un notaio, o suo delegato, o di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria. Viene redatto un verbale di apertura e contestualmente fatto un inventario dei beni che si rinvengono.

Se nominativo il libretto di risparmio diventa parte dell’eredità, pertanto la cifra esistente al momento del decesso andrà divisa regolarmente tra gli eredi. I libretti al portatore, invece, entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento della sua morte essi siano stati in possesso del defunto o siano depositati a suo nome presso terzi (ad es. nel deposito titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).

I titoli diventano anch’essi parte dell’eredità, pertanto o si dividono in natura, oppure vengono venduti e poi il ricavato diviso tra gli eredi.

In alternativa gli eredi possono decidere anche di lasciare i titoli nella proprietà comune e di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria.

Anche i buoni fruttiferi postali vengono considerati come i titoli di Stato.


veicoli e rca

Quando si eredita un veicolo si deve autenticare la firma dell’erede sull’atto di accettazione dell’eredità ed entro sessanta giorni dall’autentica bisogna registrare l’atto all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà digitale – CDPD – aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada. (Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762).

Se vi sono più eredi e uno solo di questi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:

·         prima registrare l’atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di tutti gli eredi

·         poi registrare l’atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o dell’acquirente che diventerà unico intestatario.

È possibile presentare un unico atto contenente l’accettazione dell’eredità e la contestuale vendita del veicolo a favore di un erede o di un acquirente.

RCA

Occorre comunicare il decesso del contraente alla compagnia assicurativa, la quale provvederà a cessare immediatamente il contratto. La classe di merito in questo caso può essere ereditata dai parenti più prossimi solo se sono conviventi. Può beneficiare invece della classe di merito del contraente defunto il coniuge in regime di comunione dei beni.


ta.ri.

Per cancellare la persona defunta dal ruolo dei contribuenti Tari, è necessario che l’erede presenti all’ufficio tributi del comune una dichiarazione di cessazione. Ricordiamo, infatti, che la cancellazione non può essere effettuata d’ufficio sulla base della denuncia di morte. Questo il modulo di denuncia cessazione tassa sui rifiuti che puoi scaricare dal nostro portale ed utilizzare in occasione della morte di un parente. La denuncia di cessazione dà il diritto di essere esentati dal pagamento della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata.

La denuncia di cessazione non può essere presentata se l’abitazione del defunto, pur non essendo effettivamente occupata, risulti predisposta all’uso, ossia disponga degli arredi e di almeno due utenze (ad es. gas, acqua, luce).

Se il coniuge o un altro parente subentra nell’occupazione dell’abitazione, deve presentare contestualmente alla cessazione, anche la denuncia di nuova occupazione, per il cambio d’intestazione della tassa.

Se dovessero risultare debiti relativi agli anni pregressi, questi rientreranno nel patrimonio ereditario e dovranno essere soddisfatti da coloro che decideranno di accettare l’eredità.


rai

Se la persona defunta era titolare di una utenza elettrica di tipo residenziale ed era in possesso di un televisore, l’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto. Nella fattispecie deve compilare la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello indicando se stesso e il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto. In pratica l’abitazione della persona defunta sarà coperta dall’imposta già versata dall’erede per la sua abitazione principale.

Se invece la persona deceduta non era in possesso di alcun televisore presso la sua abitazione, sarà comunque necessario che l’erede predisponga la dichiarazione sostitutiva, questa volta compilando il Quadro A dell’apposito modulo, denominato “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione”.

Per l’invio si può optare per la procedura telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o per la spedizione a mezzo posta; 


detrazioni spese funebri

Le spese funebri detraibili sono ormai entrate a pieno regime nel modello 730 precompilato insieme ad altre tipologie di spesa quali ad esempio quelle mediche, sanitarie e istruzione.

Un’altra importante novità, sempre relativa alle spese funebri, è che è possibile detrarre dalle tasse anche le spese sostenute per qualunque persona. Ai fini di detrazione viene a cadere il cd. vincolo di parentela tra defunto e chi paga le spese del funerale mentre il nuovo limite massimo di spesa detraibile diventa 1.550 euro.

A partire dalla scorsa dichiarazione dei redditi, tra le spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi, le spese funebri sostenute dai contribuenti, sono inserite direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nel modello 730 precompilato insieme alle spese mediche e sanitarie e quelle relative all’istruzione.

Le spese funebri detraibili, sono una tipologia di spesa che i contribuenti possono portare a detrazione nella dichiarazione dei redditi, tramite presentazione del modello 730 ordinario o precompilato, e del Modello Unico, al fine di scontare con tale importo, le imposte da pagare.

Le spese sostenute dai contribuenti nel 2017 per effettuare il funerale di persone decedute anche se non legate dal vincolo di parentela, sono presenti nella dichiarazione precompilata.

Il limite di spesa da rispettare per le spese funebri è attualmente pari a 1.550 euro.

DOCUMENTI

I contribuenti che intendono detrarre le spese funebri dalla dichiarazione dei redditi, devono conservare la seguente documentazione:

·         Fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa del funerale: rientrano in questa tipologia di documenti, le fatture e/o ricevute rilasciate dall’agenzia di pompe funebri e dal fioraio, la ricevuta di versamento dei diritti cimiteriali pagati al comune, annunci funebri ecc.

·         Copia di tutte le fatture spese funebri + annotazione sottoscritta dall’intestatario fattura o ricevuta, nel caso in cui le fatture funebri siano intestate ad una sola persona ma il pagamento venga effettuato da più persone.

La stessa documentazione deve essere conservata e mostrata all’occorrenza, in sede di apertura della successione, in quanto le spese funerarie devono essere inserite durante la compilazione della dichiarazione di successione.


extra

DOCUMENTI DEFUNTO

Per la carta d’identità, la patente di guida e il passaporto del defunto non è obbligatoria la restituzione, ma è obbligatoria la denuncia alle autorità competenti in caso di smarrimento.

ARMI DA FUOCO

Entro otto giorni dal decesso occorre comunicare il cambio di detenzione ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti. L’erede deve decidere se conservare l’arma (in questo caso deve possedere la licenza per il porto d’armi o richiedere uno specifico Nulla Osta) oppure cederla ad altri.

  

la morte del soggetto, si apre la sua successione ereditaria. La successione rappresenta il passaggio generazionale del patrimonio (attivo e passivo) da un soggetto ad un altro.

  

Gli eredi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione, presso L'Agenzia delle Entrate competente, entro un anno dal decesso. In presenza di più eredi non vi è alcuna gerarchia in merito al soggetto onerato: la dichiarazione presentata da un erede è efficace per tutti gli eredi e legatari.

  

La dichiarazione di successione non deve essere presentata nel caso in cui si verifichino, congiuntamente, i seguenti presupposti:

 

l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius;

 

l'attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

 

La L. 383/2001 aveva soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni ma tale imposta è stata reintrodotta dalla L. 286/2006 e si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.

 

Oltre alla redazione della dichiarazione di successione, per la quale non è necessario l'intervento di alcun professionista, salvo volontà degli eredi, devono essere eseguite le seguenti formalità:

 

la patente di guida deve essere riconsegnata alla motorizzazione civile;

 

il passaporto ed il porto d'armi devono essere consegnati alla Questura. Nel caso in cui il defunto detenesse armi, gli eredi che non intendano procedere alla vendita o alla consegna di dette armi, avranno l'onere di richiedere il nulla osta, alla Questura di riferimento, per la detenzione;

 

la carta d'identità, il certificato elettorale ed il libretto di pensione possono essere restituiti al Comune;

  

Per quanto concerne i contratti in essere dal de cuius, si propone questa breve panoramica:

 

contratto di lavoro: nel caso in cui il de cuius fosse un lavoratore dipendente, al momento del decesso, deve esserne informato il datore di lavoro. Gli eredi avranno diritto alla liquidazione della retribuzione maturata e non percepita, dell'indennità di fine rapporto e di tutti i diritti derivanti dal contratto di lavoro. Il diritto degli eredi di richiedere tali somme si prescrive in cinque anni dal momento dell'apertura della successione;

 

nel caso in cui il de cuius fosse pensionato: deve essere informato l'Ente pensionistico erogatore della pensione. Nel caso fosse l'INPS, l'erede deve presentare, presso l'Ufficio competente, il certificato di morte, la fotocopia della carta d'identità del defunto ed (eventualmente) copia autentica del testamento;

 

nel caso in cui il de cuius fosse titolare di pensioni sulla vita: è necessario informare l'Istituto di riferimento ai fini dell'attivazione del procedimento di liquidazione previsto nelle condizioni della polizza. Si ricorda che non sono tassabili i premi di assicurazione sulla vita, quindi non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione;

 

utenze e contratti di locazione: non vi è alcun obbligo di comunicazione: i contratti proseguono con gli eredi;

 

rapporti bancari: è necessario avvisare l'istituto di credito al fine di riconsegnare gli assegni e le carte utilizzate dal de cuius ed ottenere così la volturazione del conto a favore degli eredi. Il conto corrente, una volta dichiarato il decesso alla Banca, sarà bloccato: per ottenere lo sblocco è necessario presentare il certificato di morte e, qualora vi fosse, copia autentica del testamento. Il mutuo dovrà essere accollato dagli eredi;

 

partecipazioni societarie: la successione delle partecipazioni societarie è disciplinata, dal contratto di società, nei limiti delle disposizioni legislative;

 

veicoli iscritti al PRA: i veicoli non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma è necessario presentare modifica di intestazione al PRA presso gli sportelli ACI.

 

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